Il porto d'armi uso caccia è valido solo se le tasse sono pagate ...
quindi non è consentito il trasporto, acquisto armi e munizioni ecc ecc...
Ministero dell'Interno: 557/PAS/U/008463/10100.A(1)1 - Data: 20/05/2016
OGGETTO: Validità della licenza di porto di fucile per uso caccia in caso di mancato pagamento delle tasse di concessioni governative e rilascio della licenza di porto d’arma lunga per l’esercizio dello sport del tiro a volo - Chiarimenti.
Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimenti in ordine alla validità della licenza di porto di fucile per uso caccia qualora non venga effettuato il relativo rinnovo annuale, mediante pagamento della tassa di concessione governativa e, in particolare, se in caso di mancato pagamento del tributo, i titolari della licenza in argomento possano, comunque, acquistare armi o esercitare lo sport del tiro a volo.
Al riguardo, si osserva che la licenza di porto d’armi costituisce, ai sensi dell’art. 61 Reg. T.U.L.P.S., un documento complesso formato dal libretto e dal foglietto aggiunto con le indicazioni delle caratteristiche dell’arma di cui è autorizzato il porto e l’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative nella misura stabilita per il tipo cui appartiene l’arma oggetto dell’autorizzazione.
La mancanza di uno solo degli elementi che compongono la licenza, trattandosi di due differenti atti amministrativi impegnanti due distinte volontà della p.a. che, nel loro contenuto unitario, rappresentano la operatività dell’autorizzazione definitiva al porto delle armi, rende invalida l’autorizzazione, oltre che per la specifica finalità per cui essa è rilasciata, anche con riferimento alle attività connesse alla sua titolarità (es. acquisto armi e munizioni).
A ciò si aggiunge che il pagamento della prescritta tassa non rappresenta un puro adempimento di natura fiscale, dato che l’art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 dispone l' inefficacia degli atti sino a quando non siano corrisposte le dovute tasse.
Sulla questione in argomento si è anche espressa, a seguito di specifica istanza di interpello formulata da questo Ufficio, la competente Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, con nota prot. 954-13036/2011, del 27 aprile 2011, con il parere che si fornisce in allegato.
Si ricorda, da ultimo, che con l’entrata in vigore della legge 36/90 (il cui art. 6 ha considerato non più reato il porto di arma da caccia con la licenza per la quale si sia omesso il pagamento della tassa in argomento) il mancato rinnovo annuale del pagamento del tributo, pur causando l’invalidità della licenza, comporta (nel caso di porto d’armi da caccia) la configurabilità di un illecito amministrativo (v. Cass. n. 01553 del 13.06.1990 sez. I).
In relazione, poi, alla questione se possa consentirsi la duplice titolarità della licenza di porto di fucile per il tiro a volo, ex legge 18/6/1969 n. 323, con la licenza di porto di fucile per uso di caccia, ex art. 42 T.U.L.P.S., si rappresenta quanto segue.
Seppure l’interpretazione ermeneutica della richiamata legge 323/69 - la quale dispone che “Per l'esercizio dello sport del tiro a volo è in facoltà del questore . . .rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d’arma lunga da fuoco concessa ad altro titolo, omissis” - sembri escludere la compatibilità tra i due titoli, si è del parere che nella “ratio” della predetta norma, oltre che voler costituire una licenza “ad hoc” che consentisse l’esercizio della richiamata attività sportiva, il legislatore non abbia inteso sancire l’incompatibilità tra le due licenze, quanto piuttosto esonerare dall’obbligo di munirsi della licenza per il tiro a volo coloro che fossero già in possesso di licenza di porto d’arma lunga (per uso di caccia o per difesa personale).
Del resto, va pure considerato che nella Tariffa annessa al suindicato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Titolo II, art. 5, note, punto 1) si stabilisce, per la licenza uso caccia, che la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell’uso dell’arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso. Dunque, nel corso del periodo di validità della licenza medesima (6 anni dalla data del rilascio), è facoltà del titolare corrispondere la prevista tassa di cc.gg. solo per gli anni in cui intende effettivamente fare uso della propria licenza di caccia.
Si è, pertanto, del parere che sia possibile, alla luce della vigente normativa, essere titolari, contemporaneamente, della licenza di porto di fucile per il tiro a volo, ex legge 18/6/1969 n. 323 e di quella di porto di fucile per uso di caccia, ex art. 42 T.U.L.P.S., senza che la titolarità di quest’ultima licenza - in corso di validità a seguito del pagamento delle previste tasse cc.gg. - debba comportare il ritiro dell’altro titolo.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento all'istanza di interpello in esame, si osserva, in via preliminare, che la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio " all'articolo 12, comma 8, dispone che "L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia... ".
L'articolo 22 della stessa legge stabilisce che "La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza " (comma 1), "...ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare... " (comma 9). Con riferimento alla licenza di cui sopra, l'articolo 5 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n 641 recante la ”Disciplina delle tasse sulle concessioni governative" assoggetta al pagamento della tassa sulle concessioni governative la "Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia...
Per tale licenza è dovuta una tassa di rilascio, di rinnovo e annuale, ciascuna pari a euro 168,00 a cui deve aggiungersi un’addizionale di euro 5,16 prevista dalla nota 4 a margine del citato articolo 5.
La nota 1 al più volte citato articolo 5 della tariffa stabilisce, inoltre, che "Àgli effetti delle tasse annuali si intende per amo il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso".
In considerazione del disposto della citata nota, deve, quindi ritenersi che la tassa annuale sulle concessioni governative, di cui al più volte richiamato articolo 5 della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972, deve, in ogni caso, essere corrisposta prima che si faccia uso dell'arma.
Con riferimento alla possibilità di utilizzare la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia per l’esercizio del tiro a volo, la legge 18 giugno 1969, n. 323 ha previsto che "...è in facoltà del Questore (...) rilasciare a chi ne faccia richiesta (...) apposita licenza che autorizza il porto delle anni lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa..." al soggetto che intenda svolgere l'esercizio dell’attività di tiro a volo "...qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'anni lunghe da fuoco concessa ad altro titolo...".
Ne discende che l'interessato, qualora sia munito di ”licenza di porto di fucile anche per uso di caccia" possa utilizzarla anche per l'attività di tiro a volo, sempreché tale licenza sia efficace e in corso di validità.
Poiché l'articolo 8 del citato DPR n. 641 del 1972, stabilisce che "Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a. quando queste non siano pagate ", ne discende che, qualora si intenda fare uso della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia per l’esercizio dell’attività di tiro a volo, deve essere corrisposta la tassa annuale di concessione governativa.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riferimento all'utilizzo della licenza per t'acquisto di armi.
Al riguardo, si fa presente che l'articolo 35 del Regio Decreto 18 giugno 1931, nr. 773 ("Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza") stabilisce che "È vietato vendere o in qualsiasi modo cedere anni a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore11 (comma 4). L’acquisto delle armi è dunque possibile previa esibizione della licenza del porto di fucile per uso di caccia, in corso di validità. ??
A tale proposito, si richiama nuovamente l’attenzione sull'articolo 8 del citato DPR n. 641 del 1972, il quale stabilisce che "Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagaie".
Per le considerazioni sopra esposte, deve, quindi ritenersi che anche nel caso di acquisto di armi, è necessario che l'utilizzo della licenza, sia accompagnato, affinché sussista l’efficacia di tale documento, dal pagamento della tassa sulle concessioni governative prevista dall'articolo 5 della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972.