Concetto di detenzione
La detenzione consiste in una relazione di fatto tra il soggetto e l’arma, in modo che si verifichi la disponibilità dell’arma, indipendentemente da un collegamento materiale e spaziale tra l’agente e l’arma detenuta.
Perché sussista la detenzione, non occorre che un soggetto abbia sempre presso di sé l’arma, ma è sufficiente che la custodisca o la possegga in un luogo dal quale possa liberamente prelevarla e disporne.
Detenzione, raccolta, cessione e vendita di armi da guerra
Dall’entrata in vigore della legge 110/75 non possono essere rilasciate nuove licenze per la raccolta di armi da guerra o di parti di esse. Neppure è più consentita ai privati la detenzione di tali armi (art. 10 legge 110/75).
La raccolta di armi da guerra è permessa solo:
– allo Stato e agli enti pubblici nell’esercizio di attività di carattere storico e culturale;
– a chi sia autorizzato alla fabbricazione, per esigenze di studio, esperimento o collaudo.
Ha diritto a mantenere la licenza chi, prima dell’entrata in vigore della legge 110/75, era autorizzato alla detenzione o alla raccolta di armi da guerra.
L’erede, il privato o l’ente pubblico cui pervengano le armi da guerra, deve darne immediato avviso al Ministero dell’Interno e chiedere l’apposita autorizzazione.
La detenzione di armi comuni
Obbligo di denunciare la detenzione di armi
Per detenere legittimamente armi comuni da sparo non occorre alcuna preventiva autorizzazione dell’autorità di P.S., salvo l’obbligo di denuncia, il principio generale è dunque quello della libera detenzione di armi (nei limiti di legge).
Poiché la denuncia di detenzione ha uno scopo diverso dalla licenza di porto d’armi, anche chi è munito di quest’ultima licenza è tenuto alla denuncia.
Chiunque detiene armi, parti di esse, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilita, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri (art. 38 T.U.L.P.S.).
Il d. lgs. n. 204 del 2010 ha modificato l' art. 38 T.U.L.P.S. ed ha introdotto l’obbligo di denunzia anche per la detenzione di parti indispensabili al funzionamento dell’arma ( la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta,) nonchè dei silenziatori per arma da fuoco.
Peraltro la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto obbligatoria la denunzia di parti d’arma (Cass. Pen. Sez. I, 22 settembre 1989 n. 17105, ; Sez. I , 29 settembre 1988 n. 12451,;Sez. I ,8 novembre 2007 , n. 42291).
Al riguardo la nuova norma, prevedendo l’obbligo di denunziare anche le parti d’arma, ha contestualmente ristretto l’obbligo alle parti delle sole armi da fuoco: sono quindi escluse le parti delle altre armi da sparo (ad esempio i fucili ad aria compressa) e delle armi proprie non da sparo (le armi “bianche”).
Adempimento dell’obbligo di denunzia
Il nuovo art. 38 TULPS precisa ora opportunamente che la denunzia di detenzione deve essere presentata entro 72 ore dall’acquisizione della materiale disponibilità delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti.
Le denunce di armi vengono annotate in un apposito registro, e viene compilato un modulo rilevazione armi, per l’inserimento e la memorizzazione al CED (Centro Elaborazione Dati) della pubblica sicurezza.
Appare importante la precisazione che, affinchè sorga l'obbligo della denunca, il rapporto tra il detentore e l’arma deve essere materiale e non semplicemente giuridico. Perciò, nel caso di comproprietà, l'obbligo sorge solo per coloro che hanno instaurato una effettiva relazione materiale con l'arma.
Quanto alla modalità della denunzia, si potrà ora provvedere anche per via telematica al sistema informatico G.A.E., istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. 25 gennaio 2010, n. 8.
Il nuovo quinto comma dell’art. 38 impone invece l’obbligo di ripetere la denunzia in caso di trasferimento dell’arma in luogo diverso da quello indicato in precedenza all’autorità di polizia, obbligo peraltro già previsto dall’art. 58, comma terzo, del Regolamento T.U.L.P.S.
Certificazione medica
Infine viene imposto al detentore di armi (ma non anche a quello di munizioni o materie esplodenti) che non sia anche titolare della licenza per il porto delle medesime l’inedito obbligo di presentare ogni sei anni la medesima certificazione medica richiesta per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi
In caso di inadempimento la norma autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.
Il titolare di porto d'armi è esentato dall'obbligo, in quanto già soggetto alla presentazione annuale di un certificato medico di idoneità.
Obbligo di custodia. Misure cautelari
Il nuovo quinto comma dell’art. 38 impone al detentore l’obbligo di assicurare che il luogo di custodia dell’arma offra adeguate garanzie di sicurezza.
Permane la facoltà, per l'autorità di pubblica sicurezza di eseguire verifiche di controllo, nonchè di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.
Sembra chiaro che, tra queste misure di competenza dell'autorità di p.s., rientri anche la prescrizione di consegnare temporaneamente l'arma, nelle more della decisone del prefetto ex art. 39 TULPS.
Limiti numerici alla detenzione di armi
Attualmente, per fini diversi dalla fabbricazione, esportazione, commercio, industria e vendita, le armi possono essere detenute con semplice denuncia, nei seguenti limiti (art. 10 legge 110/75) (1):
• 3 armi comuni da sparo;
• 6 armi per uso sportivo;
• numero illimitato di armi da caccia.
Per detenere un numero maggiore di armi occorre la licenza di collezione. Nel numero non rientrano le armi antiche, artistiche o rare.
Le armi da caccia sono individuate dall’art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come definite dall'art. 6, comma 6 del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.
Esse sono, tra i fucili ad anima rigata,
a) le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40,
b) i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto e' di altezza inferiore a millimetri 40.
Le armi per uso sportivo sono quelle indicate nell’apposito elenco allegato al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Ai fini del limite massimo, ha rilievo il numero complessivo di armi detenute da una stessa persona, siano o meno nello stesso luogo.
Il limite non sussiste quando la detenzione avviene per fabbricazione, importazione, esportazione o raccolta per ragioni di commercio o di industria.