Acquisto e Detenzione cartucce... ricordiamo le norme

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La norma che prevede il quantitativo di cartucce in calibro (tipico) da caccia detenibile da un privato è l’art. 97, comma 1, Reg. TULPS, che così dispone “Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato […] un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere” e poi prosegue “nonché duecento cartucce caricate per pistola o rivoltella”. La normativa sul punto è chiara ed assolutamente non pare legare il quantitativo di munizioni detenibili al tipo di arma che si possiede o alla tipologia di PDA di cui si è titolari. Si osservi infatti che:

Avv. Adele Morelli