Comodato Armi

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Comodato

Il comodato (più volgarmente "prestito") di armi è disciplinato dall'articolo 22 della legge 110/75. In sostanza, è consentito prestare a un amico tiratore o cacciatore, solo quelle armi che siano state classificate sportive oppure che risultino da caccia (articolo 13 legge 157/92). Per realizzare il comodato è sufficiente una scrittura privata tra le parti, con i dati dell'arma e dei Porto d'armi del comodante e del comodatario. Se il comodato si esaurisce in un tempo limitato (72 ore), non sono necessari particolari adempimenti, se il comodato si protrae per un tempo più lungo è preferibile effettuare la denuncia dell'arma ex art. 38 Tulps.